mercoledì 4 gennaio 2012

Il ruolo dei nonni nelle separazioni


La l.54/2006  prevede un diritto dei minori, figli di genitori separati, di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ci si è chiesti allora se  anche i nonni potessero intervenire direttamente nella cause di separazione perché il Giudice potesse regolare anche le loro visite con i bambini. 
La sentenza n. 28902 del 27 dicembre 2011 ha decretato che ciò non è possibile in quanto i nonni «non sono titolari di una posizione soggettiva direttamente tutelabile».
Spiega la prima sezione civile, che la legge 54/06  "nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente per tanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma secondo, cod. proc. civ". 
In altri termini la nuova legge non contiene alcun riferimento alla «posizione soggettiva degli ascendenti e degli altri parenti». Il loro interesse «indiretto», di natura morale o affettiva, affinché sia realizzato il diritto dei minori a conservare quei rapporti di natura familiare certamente indispensabili sul piano psicologico «non ottiene, quindi, una valorizzazione tale da farlo assurgere a posizione soggettiva direttamente tutelabile, e quindi in alcun modo è ipotizzabile un intervento principale o litisconsortile». 

I nonni invece se chiamati a testimoniare nel giudizio di separazione tra coniugi non possono appellarsi alla facoltà di astensione . Così ha stabilito una recente pronuncia.

Insomma che dire…che al di là delle complicate e controverse sentenze della Suprema Corte, io credo che debba in ogni caso prevalere la “ Buonsensica” .
Perché far pagare ai bambini il prezzo dei nostri fallimenti ?
Con amore
Evi

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