mercoledì 11 aprile 2012

Il marito deve sempre pagare?


Ci sono due sentenze nuove della Cassazione a favore dei mariti che voglio evidenziare in quanto manifestano un nuovo orientamento della Cassazione .
La Suprema Corte con sentenza del 22 marzo 2012 n.4571 ha stabilito che l’ex coniuge casalinga può vedersi ridotto l’assegno di mantenimento se ha una potenziale capacità lavorativa. Quando, infatti, si accerta che la beneficiaria è dotata di una specifica qualifica professionale e che il soggetto obbligato ha avuto una diminuzione patrimoniale, è perfettamente legittima la richiesta dell’ex marito di “risparmiare” sul mantenimento.
La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che si era vista ridurre l’assegno perché, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva la qualifica di insegnante. Secondo i giudici di merito questa professionalità potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o collaborare con scuole pubbliche o provate e di non gravare per intero sull’ex coniuge.
La Cassazione ha confermato la decisione sostenendo che la donna, sebbene priva di mezzi economici, non si doveva considerare “pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale

Un’altra sentenza a favore di un padre, stanco di versare ogni mese 400 euro per il figlio maggiorenne - un trentenne con minilaurea che prosegue gli studi in ingegneria ed è assunto dal 2005 alla Fiat con stipendio di 1500 euro al mese - La Cassazione non è rimasta insensibile al quesito e ha disposto nuovi accertamenti. In primo luogo, la Suprema Corte - con la sentenza 4555 - ha sottolineato, a favore del padre, che la circostanza che il figlio, Davide R., prosegua gli studi non è di per sè «un dato esaustivo» per affermare, come avevano fatto in primo e secondo grado i giudici di merito, il dovere del padre, Roberto R., a proseguire nel versare l'assegno.
La Cassazione ha ordinato alla Corte di Appello di Lecce abbandonare la tesi per cui il proseguimento degli studi imporrebbe sempre l'obbligo del mantenimento, e accertare, piuttosto, se il Davide sia veramente indipendente rispetto «al percorso di studi intrapreso, alle aspirazioni professionali perseguite, all'entità della retribuzione, alle condizioni economiche della famiglia». Invece i giudici di merito avevano detto che siccome Davide si era iscritto alla specializzazione «non poteva ritenersi che avesse conseguito una collocazione adeguata nel corpo sociale». L'obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni - ricorda la Cassazione - cessa quando «il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, o se provi che i figli si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un lavoro adeguato.
Per ordine della Cassazione, la Corte di Appello dovrà anche rivedere il diritto della ex moglie di Roberto R. a rimanere nella casa coniugale di Lecce, assegnatale dopo la separazione in forza del fatto che il figlio, nonostante abitasse a Torino, aveva mantenuto lì la residenza e andava a trovarla di tanto in tanto. Per la Suprema Corte, la ex moglie non ha diritto a tenersi la casa solo per ospitare il figlio di tanto in tanto.

E quindi …ad ognuno la propria responsabilità!!!!

Avv. Evi Fongaro

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